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martedì 25 gennaio 2011

Perché è legittimo il biotestamento

L'articolo 408 del codice civile del 2004, prevede un «amministratore di sostegno», una sorta di tutore legale a cui viene affidato un compito preciso in caso di perdita di coscienza: può a norma di legge impedire ai medici di procedere con la rianimazione o anche con alimentazione e idratazione artificiale.

L'istituzione di questa figura con compiti predeterminati e riconosciuti dal giudice l'ha stabilito il Tribunale di Firenze, che ha accolto il ricorso di un cittadino di 70 anni, in perfetta salute. «Da oggi - spiega l'avvocato Sibilla Santoni - chiunque può nominare un amministratore di sostegno, che naturalmente può essere anche un fratello o una moglie, perché eviti, nel caso malaugurato di un incidente, che si effettuino interventi sanitari sul nostro corpo contro la nostra volontà.

«Una figura - ribadisce Santoni - pensata dal legislatore per questioni prevalentemente economiche, ma che con questo ricorso abbiamo fatto diventare una sorta di 'tutore', come era peraltro il papà di Eluana, ma con un compito già in anticipo riconosciuto dal giudice.

Quindi, se il cittadino perdesse la facoltà di comunicare o la coscienza, l'amministratore può presentarsi dai medici con l'ordinanza del giudice e chiedere di sospendere tutti i trattamenti che il cittadino ha in precedenza escluso.

È un precedente importante perché avendo il ministero chiarito che i Comuni non possono accogliere i registri con i testamenti biologici, e essendo la legge ancora ferma in Parlamento, con questo escamotage ai cittadini è riconosciuto il diritto della libera scelta.

In base alla nostra Costituzione, checché ne pensi papa Ratzinger, il Vaticano oscurantista, i nostri ministri appecorati e antidemocratici,ognuno di noi ha il diritto garantito di curarsi, ma non ne ha il dovere.

La Costituzione italiana espressamente tutela le nostre disposizioni di volontà, attraverso gli arrt. 2, 13 e 32. L'art. 2 Cost. sancisce la libertà di cura della persona nel rispetto della sua identità e dignità; l'art. 13 Cost. sancisce l'inviolabilità della libertà della persona a disporre del proprio corpo e, infine, l'art.32 Cost. consacra la tutela della salute come diritto fondamentale disciplinando i trattamenti sanitari obbligatori (in caso di epidemie contagiose) solo con riserva di legge qualificata.

Eventuali leggi che non rispettassero tali articoli sarebbero incostituzionali oltre che non democratiche.

E se un medico si rifiutasse di eseguire la volontà espressa dall'amministratore di sostegno designato? Il Codice Deontologico Medico del 2006, all’art. 35, pone un preciso divieto del medico di intraprendere attività diagnostica o terapeutica senza consenso esplicito ed informato del paziente. Quindi il medico compierebbe sicuramente un illecito deontologico oltre che violare la legge.

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Leo Zen vive in una cittadina del Veneto di forte tradizione cattolica e usa uno pseudonimo volendo evitare possibili disagi dal momento che scrive opere rigorose e documentate ma fortemente dissacratorie e in controtendenza. Finora ha pubblicato tre saggi: L'INVENZIONE DEL CRISTIANESIMO (Editrice Clinamen – Firenze – 2003 – 3^ed.), IL FALSO JAHVE' (Edizioni Clinamen – Firenze – 2007), LA “MALA” RELIGIONE (Editrice Uni- Service – Trento - 2009) e il romanzo storico IN NOMINE DOMINI (Prospettiva editrice – Civitavecchia - 2008)